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La Negoziazione Assistita

Il nuovo istituto della “procedura di negoziazione assistita” (c.d. negoziazione assistita) è stato introdotto nel nostro ordinamento attraverso il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 successivamente convertito nella l. n. 162/2014.

Viene collocato all’interno della categoria degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (alternative dispute resolution - ADR); ossia quegli strumenti volti a ridurre la mole di processi civili nelle aule dei tribunali e utili alle parti interessate per poter arrivare alla definizione più rapida, economica e efficace di controversie generalmente costituite da elementi di complessità o di controvalore piuttosto ridotto.

La negoziazione assistita è rappresentata da un contratto con il quale le parti si impegnano formalmente a risolvere le problematiche in via bonaria, mediante l’assistenza di avvocati.

Ad oggi il suddetto istituto viene anche utilizzato per ottenere la separazione consensuale o il divorzio congiunto senza dover ricorrere al Tribunale ma ricorrendo alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

In sintesi l’accordo raggiunto mediante negoziazione consisterà in un compromesso tra le parti, basato su reciproche concessioni a partire, appunto, dalle posizioni originariamente vantate.

Negoziazione assistita o mediazione delegata?

Quella che viene chiamata mediazione delegata o demandata dal giudice, di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, avviene quando è l’organo giudicante ad invitare le parti a tentare un procedimento di mediazione.

Le "tappe" della Negoziazione Assistita:

  • La parte che “avvia” l’iter di negoziazione assistita invia alla controparte, mediante il proprio avvocato, l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

  • Tale invito deve essere necessariamente sottoscritto e deve indicare l’oggetto della controversia. L'invito deve contenere l'avvertimento che, in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto, ciò sarà in grado di costituire un motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

  • Nel caso in cui l’invito venga correttamente accettato dalla controparte, si giungerà allo svolgimento della negoziazione assistita vera e propria, la quale potrà avere un esito positivo o uno negativo.

  • Nell’ipotesi in cui le parti, assistite dai propri legali, non riescano a giungere ad un’intesa comune, saranno gli stessi avvocati designati a dover redigere la dichiarazione di mancato accordo.

  • Nel caso più positivo invece, l’accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, i quali avranno il compito di certificare l’autografia delle firme, oltre che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Accanto a quella che viene definita "negoziazione assistita facoltativa" la legge prevede, in alcuni specifici casi, un procedimento di negoziazione assistita obbligatoria. I casi previsti dal legislatore per questa seconda ipotesi sono:

  • Il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e da natanti;

  • Le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria.

Costi del procedimento:

Le disposizioni di legge che disciplinano tale procedura non ne specificano nel dettaglio i costi.

Essendo comunque un procedimento stragiudiziale l’avvocato dovrà basarsi sui parametri delle tabelle del Decreto Ministeriale numero 55/2014 e 147/22.

Il compenso sarà diverso e calcolato in base al valore stimato della specifica controversia.


Per ogni altro dettaglio e informazione lo Studio rimane a completa disposizione. Vi invitiamo a contattarci ai recapiti presenti sul sito o mediante apposito modulo.


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