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Cosa c'è da sapere quando si parla di eredità

Il termine eredità, in diritto, indica generalmente il patrimonio relitto e dismesso di una persona fisica in relazione sia alla massa attiva sia a quella passiva; patrimonio che, passa nella titolarità giuridica di un altro soggetto, l'erede, per successione a causa di morte.


Nell'ordinamento italiano, il patrimonio si trasferisce dal de cuius (letteralmente “ colui della cui eredità si tratta”) ai successori essenzialmente in tre modi: a) per legge (successione legittima) quando in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido interviene la legge per individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario; b) per testamento (successione testamentaria) quando il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione esatta del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari; infine c) per successione necessaria quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti.


La successione ereditaria può essere: a titolo universale ove l’erede subentra per l’intero nella titolarità sia dei diritti sia degli eventuali debiti del defunto, oppure a titolo particolare quando il successore, che in questo caso prende il nome di legatario, subentra solo in alcuni rapporti patrimoniali specifici.


Per poter ricevere un’eredità basta essere viventi o anche solo nascituri concepiti al tempo di apertura della successione.

Alcuni soggetti perdono la capacità di succedere nel momento in cui commettono atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti. Essi vengono quindi ritenuti “indegni” dal nostro ordinamento, ossia immeritevoli di fruire dei benefici dell’eredità.

Il diritto ereditario o successorio è una materia particolarmente complicata e complessa che riguarda tutte le fasi della successione e che in estrema sintesi possono essere così schematizzate:

  • Apertura della successione, da effettuarsi immediatamente e comunque in prossimità della morte della persona e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto;

  • Delazione dell’eredità: fase in cui si verifica a chi spetta il patrimonio ed in quale misura;

  • Accettazione dell’eredità che può a sua volta essere pura e semplice o con beneficio di inventario;

  • Petizione ereditaria che consente all’erede di attivarsi nei confronti di chiunque possegga beni ereditari per ottenerne la riconsegna;

  • Rinuncia all’eredità: quando il chiamato dichiara di non accettare l’eredità e di non voler subentrare nella posizione giuridica del de cuius da effettuarsi con dichiarazione scritta avanti ad un notaio o presso la cancelleria del Tribunale.

Si può rinunciare all’eredità solo se non si è nel possesso dei beni ereditari e viceversa non si può più rinunciare se si è nel possesso dei beni e non si procede con l’inventario nel termine di tre mesi o se l’erede li ha sottratti.


Come è facilmente intuibile la tematica trattata risulta essere estremamente ampia ed articolata pertanto ciascuna situazione richiederebbe sicuramente un approfondimento ed un’analisi specifica.



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